In Italia, l’obbligo di estintori è disciplinato da una normativa antincendio rigorosa, valida per tutte le attività lavorative e commerciali, dai piccoli uffici ai grandi condomini, dai negozi agli automezzi.
La presenza degli estintori in questi contesti non è solo una misura preventiva, bensì un obbligo di legge previsto dal d.Lgs. 81/2008. La normativa stabilisce che, in ogni luogo di lavoro, il datore di lavoro deve assicurare l’installazione di dispositivi antincendio adeguati, proporzionati al rischio incendio.
In questo articolo forniremo una panoramica delle principali disposizioni legislative da rispettare per garantire la sicurezza antincendio nei contesti più comuni: uffici, negozi, condomini e automezzi. Nello specifico, analizzeremo:
- Quando è obbligatorio possedere i dispositivi antincendio
- Tipologia e numero estintori richiesti in base al rischio dell’attività e agli spazi
- Regole di installazione e manutenzione
Obbligo estintori nei negozi: la normativa prevista
Obbligo estintori negozi: secondo il d.Lgs. 23 novembre 2018, scatta se lo spazio supera complessivamente i 400 metri quadrati e vi sono lavoratori dipendenti (è sufficiente anche un solo dipendente). In questi casi, il datore di lavoro deve assicurare l’adozione di adeguati dispositivi antincendio.
Se la superficie del negozio non supera i 400 metri quadri e non ha lavoratori dipendenti, il locale non è considerato un luogo di lavoro, pertanto non vi sono leggi che impongono la presenza di estintori. Tuttavia, è altamente consigliata la valutazione della possibilità di munirsi di dispositivi antincendio.

Estintori in base al rischio dell'attività commerciale
Il numero minimo di estintori da installare dipende quindi dalla superficie del negozio e dal rischio di incendio associato all’attività.
In riferimento ai tipi di estintori adeguati, per i negozi fino a 400 metri quadrati, si opta generalmente per estintori portatili a polvere o estintori portatili a Co2 5 kg o da 6 kg per gli spazi con apparecchiature elettriche.
Per superfici che superano i 400 metri quadrati, o in presenza di quadri elettrici e impianti a rischio specifico, possono essere richiesti estintori specifici, con carica minima conforme alle disposizioni della norma UNI EN 3-7.
Installazione e manutenzione estintori nei negozi
In linea generale, la normativa prevede l'installazione di un estintore ogni 150 metri quadrati, con un minimo di due estintori per ogni esercizio commerciale con lavoratori dipendenti.
Inoltre, la distanza che una persona deve percorrere per raggiungere un estintore non può superare i 30 metri: è consigliato disporre un estintore ogni 24 metri lungo le vie di fuga o vicino a punti sensibili, dove vi sono materiali infiammabili o impianti elettrici. Ogni estintore deve essere installato ad altezza regolamentare e mantenuto sempre pronto all’uso.
Il datore di lavoro deve inoltre garantire una periodica manutenzione dei dispositivi antincendio, prevista dalla norma UNI 9994-1, che include controlli semestrali, revisioni programmate e il collaudo entro le tempistiche stabilite. In caso di mancata manutenzione, oltre ai rischi per la sicurezza, l’attività può essere soggetta a sanzioni.
Obbligo estintori negli uffici
L’obbligo estintori uffici è previsto dalla normativa antincendio nazionale e, in particolare, dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 3 settembre 2021.
Secondo la specifica normativa di riferimento, disciplinata dal d.Lgs 14 febbraio 2020, l’obbligo scatta quando è presente almeno un lavoratore dipendente o quando l’attività rientra tra le attività soggette al controllo antincendio. In questi casi, il datore di lavoro deve assicurare l’installazione di adeguati presidi antincendio per tutelare la sicurezza di tutte le persone presenti.
Tipologia e numero estintori nei luoghi di lavoro
Il numero minimo di estintori portatili richiesto varia in base alla dimensione dello spazio e alle tipologie di classi di incendio possibili.
Come per le attività commerciali, negli uffici la normativa impone di installare un estintore ogni 150 metri quadrati, garantendo un minimo di due estintori per ogni ufficio dove siano presenti dei dipendenti.
Inoltre, la distanza che una persona deve percorrere per raggiungere un estintore deve essere inferiore a 30 metri ed è obbligatoria la presenza di almeno un estintore per piano.
In caso di impianti a rischio specifico (ad esempio, quadri elettrici generali o apparecchiature elettriche), è necessario dotarsi di estintori a CO2 o altri dispositivi specifici in base alla natura del rischio.
Per uffici che superano i 400 metri quadrati, o che presentano materiali infiammabili, la normativa può richiedere estintori con carica minima maggiore o dispositivi supplementari.
Sicurezza e manutenzione estintori negli uffici
Gli estintori devono essere installati nei pressi delle vie di fuga, fissati al muro e in prossimità delle aree a rischio. Ogni estintore deve essere posizionato ad altezza regolamentare e adatto all’uso immediato in caso di emergenza.
Il decreto prevede che gli estintori siano sottoposti a manutenzione regolare, secondo la norma UNI 9994-1, con controlli semestrali, revisioni programmate e collaudi nei tempi previsti.
Il datore di lavoro deve garantire che tutto il personale incaricato sia formato sull’uso corretto degli estintori, così da intervenire efficacemente in caso di incendi.
Obbligo estintori nei condomini
L’obbligo estintori in condominio non è automatico per tutte le tipologie di edifici residenziali: la legge prevede che l’obbligo scatti quando esso dispone di spazi comuni a rischio o di aree tecniche soggette a normativa specifica, come zone parcheggio che superano i 300 mq, centrali termiche oltre i 35 kW, locali con quadri elettrici generali o luoghi dove è presente materiale infiammabile.
Inoltre, se il condominio ospita un portiere o spazi professionali, viene trattato come un luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008: in questo caso, l’installazione di estintori diventa obbligatoria per ogni piano del palazzo. Situazioni come queste rientrano tra le cosiddette attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
Quali e quanti estintori negli spazi condominiali
Come per uffici e negozi, secondo le regole di base, nei palazzi deve essere installato un estintore ogni 150 metri quadrati di superficie nelle aree comuni, non meno di un estintore per piano e la distanza massima per raggiungere un estintore è inferiore a 30 metri.
Nelle autorimesse del condominio, ad esempio, la dotazione minima prevede estintori portatili a polvere o portatili a Co2. In funzione della presenza di impianti elettrici o materiali e liquidi infiammabili, se lo spazio supera i 400 mq o ospita impianti particolari, può essere necessaria una protezione antincendio integrativa, sempre in base al livello di rischio dell’attività.
Nelle aree tecniche, come sale macchine o spazi con quadri elettrici generali, possono essere richiesti estintori specifici come quelli a CO2 da 5 kg o di capacità superiore.
Regole e sicurezza antincendio in condominio
In merito ai condomini, la normativa di riferimento indica chiaramente che la presenza degli estintori nei condomini deve rispondere ai principi di facilità d’accesso e tempestività di intervento. Devono quindi essere presenti in tutte le vie di fuga e fissati ad un'altezza idonea all'accesso rapido.
L'amministratore condominiale deve anche assicurare la regolare manutenzione prevista dalla norma UNI 9994-1, che impone controlli semestrali, revisioni periodiche e collaudi in funzione della tipologia e della carica dell’estintore. La normativa richiede che tutti i dispositivi siano mantenuti in perfette condizioni operative per garantire un’efficace gestione degli incendi in caso di emergenza.
Obbligo estintori sugli automezzi
L’obbligo di estintori su automezzi si applica, come stabilito dal Codice della Strada e dal D.Lgs. 81/2008, in relazione al trasporto di merci pericolose, veicoli destinati al trasporto collettivo di persone e mezzi d’opera.
Anche nei mezzi aziendali privi di merci pericolose, ma utilizzati come parte integrante dell’attività lavorativa, la legge impone l'adozione di presidi antincendio adeguati, secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.
Quali veicoli devono essere dotati di estintori
L’estintore deve essere sempre presente su:
- Autocarri e veicoli trasporto merci superiori a 3,5 tonnellate
- Autobus e minibus per trasporto di persone
- Mezzi ADR per il trasporto di sostanze pericolose
- Veicoli utilizzati nelle attività commerciali e nei luoghi di lavoro con rischi legati a materiali infiammabili o a specifiche condizioni operative
Installazione e manutenzione estintori su automezzi
Gli estintori installati su automezzi dovranno essere fissati in punti di facile accesso, preferibilmente all’interno della cabina di guida o in compartimenti esterni appositi, per essere raggiungibili immediatamente in caso di incendio.
Anche sugli automezzi, i dispositivi antincendio devono essere mantenuti operativi tramite manutenzione periodica, che deve essere garantita dal datore di lavoro o dal responsabile della sicurezza, come previsto dalla legge UNI 9994-1, valida anche per i veicoli.
L’installazione di estintori supplementari su mezzi aziendali che operano in ambienti isolati o che trasportano attrezzature a rischio come materiali combustibili o apparecchiature elettriche, è altamente consigliata.
Quando si tratta di obbligo estintori, in qualsiasi contesto dall’esercizio commerciale all’automezzo aziendale, affidarsi a professionisti seri e qualificati è sempre la scelta più sicura.
Cristoffanini, con la sua lunga esperienza, assicura competenza, supporto e soluzioni su misura ai suoi clienti, offrendo anche servizi di consulenza con la massima professionalità e nel pieno rispetto degli standard di sicurezza antincendio.
